La legittima difesa è legge
01-08-2019 21:29 - Approfondimenti
La legge 36 si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche alla disciplina della legittima difesa nel domicilio (o legittima difesa allargata) e dell’eccesso colposo, con l'evidente intento di estendere le tutele per colui che reagisce a un’aggressione domiciliare, intervengono anche su alcuni tra i più comuni delitti commessi in occasione di aggressioni nel domicilio (violazione di domicilio, rapina, furto in abitazione e, di conseguenza, anche furto con strappo) inasprendone il trattamento sanzionatorio.
Va precisato che non è cambiato alcunché riguardo ai presupposti e ai requisiti della causa di giustificazione della difesa legittima ex art. 52 c.p. in generale (pericolo attuale di un’offesa ingiusta per un diritto proprio o altrui; difesa necessaria e proporzionata all’offesa), ovvero fuori del domicilio o degli altri luoghi per legge a esso equiparati.
La riforma riguarda esclusivamente la legittima difesa nel domicilio: casa di abitazione e altri luoghi di privata dimora, compresi quelli in cui vengono svolte attività commerciali, professionali o imprenditoriali. Opera essenzialmente su tre piani diversi a tutela di chi si è difeso:
1) esclusione della responsabilità penale;
2) esclusione o limitazione della responsabilità civile;
3) celerità dell’eventuale procedimento penale, inevitabile in taluni casi (per esempio in caso di morte dell’aggressore).
Si allega una disamina operativa elaborata dal collega Bruno Malusardi - Ufficio Arresti e Fermi Polizia Locale Milano.
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