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Licenze comunitarie: come cambia la loro validità con il Regolamento 2020/698

19-06-2020 11:54 - News da Foxpol
Come incide il Regolamento UE 2020/698 rispetto alla validità di una serie di documenti riguardanti la circolazione dei veicoli, primo tra tutti le licenze comunitarie? La circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 giugno cerca di rispondere in modo articolato a questa domanda. Vediamo come. Innanzi sostiene che il Regolamento comunitario in questione prevede che la validità di una licenza comunitaria per il trasporto di merci, normalmente scaduta tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi a partire dalla scadenza indicata sul documento e lo stesso dicasi per le relative copie conformi.

Tutto questo assume valore particolare se si considera che il rilascio delle licenze comunitarie e delle copie certificate conformi è stata sempre ritenuta, anche in periodo di lockdown, un’attività indifferibile e come tale garantita dalla Direzione centrale e dagli Uffici periferici. Di conseguenza, per le modalità di rinnovo delle licenze comunitarie in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo (ove non già rinnovate) e il 31 agosto 2020, la cui validità risulta prorogata per sei mesi in base al nuovo Regolamento, per evitare di sovrapporre domande di rinnovo in breve tempo e organizzare al meglio l’attività di rilascio delle licenze, il ministero richiede, a dispetto di quanto previsto dalla circolare n. 6/17 del 6 giugno 2017 (dove si concede di presentare domanda di licenza al massimo due mesi prima della scadenza) di muoversi con largo anticipo rispetto alla scadenza.

Inoltre, lo stesso ministero ricorda che, laddove la nuova licenza comunitaria venga rilasciata dopo domanda di rinnovo, non si possono utilizzare copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente, in quanto la validità di tali copie dipende, com’è ovvio, da quella della licenza stessa. Se invece la licenza viene prorogata per atto normativo, com’è avvenuto appunto con il regolamento n. 2020/698, per ragioni tecniche non si possono rilasciare copie certificate conformi nel periodo di proroga della validità in quanto il sistema non lo consente.


Fonte: uominietrasporti.it

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