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Part-Time e Aspettativa

21-10-2021 21:47 - Approfondimenti
IL CASO:
Un agente di polizia locale a tempo determinato part-time, deve assistere la propria figlia che versa in gravi condizioni di salute. È possibile concederle l'aspettativa non retribuita?

L’articolo 39 del CCNL Enti locali 2016 – 2018 disciplina l’aspettativa per motivi familiari e personali che può essere concessa per espressa previsione pattizia al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

Il comma 4 dello stesso articolo ricorda che la disciplina pattizia si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.

A tale proposito, il 4° comma del successivo articolo 40, stabilisce che può essere altresì concessa un’aspettativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, in relazione alle ipotesi individuate dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278.

L’articolo 4 della legge sopra citata prevede la possibilità di richiedere un congedo non superiore a due anni ai dipendenti di datori di lavoro pubblici per gravi e documentati motivi familiari. Le patologie individuate dal Regolamento interministeriale sopra citato concretizzano l’esistenza dei gravi motivi richiesti dalla norma.

Tale congedo ha le stesse caratteristiche dell’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL e quindi, durante tale periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Benché la norma di legge si limiti a prevedere la possibilità per i lavoratori pubblici, senza specificare la necessità che gli stessi abbiano in corso un contratto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione (come fa invece il CCNL), si deve ritenere che anche per usufruire di tale istituto debba essere in atto un rapporto di lavoro di tipo stabile.

L’ARAN, infatti, nel marzo 2013, eseguendo una ricognizione dell’istituto dell’aspettativa disciplinato dall’allora articolo 11 del CCNL, chiarisce che l’esclusione del contratto di lavoro a tempo determinato dall’ambito di operatività dell’istituto si giustifica con la sostanziale inconciliabilità delle caratteristiche dello stesso con le finalità ed esigenze di impiego flessibile del personale che, invece, contraddistinguono tali particolari tipologie contrattuali (la necessità di approvvigionarsi di personale per poter fare fronte a proprie esigenze organizzative ed operative di carattere straordinario e temporaneo).

Rispetto al quesito sembrerebbe mancare il requisito del rapporto a tempo indeterminato.

Ad ogni buon conto, provando a "giocare" sulla mancata espressa previsione in tal senso nel secondo istituto citato, si consiglia di avanzare comunque domanda di aspettativa e di valutare poi l'eventuale risposta negativa.

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